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Chi sono gli investitori professionali di una campagna di equity crowdfunding

Chi sono gli investitori professionali nell’Equity Crowdfunding?

La disciplina degli investimenti in Equity Crowdfunding si muove all’interno del perimetro definito dal regolamento Consob del 2013, il quale prevede, tra l’altro, che affinché una raccolta possa andare a buon fine almeno il 5% dei finanziamenti debba provenire da quelli che vengono definiti investitori professionali.

Vediamo meglio cosa si intende con questa espressione e quali sono le categorie specifiche all’interno delle quali vengono classificati gli operatori professionali. 

Il Regolamento Consob per gli investitori professionali

Come accennato, è la specifica disciplina della Consob a stabilire che affinché una raccolta di equity crowdfunding effettuata tramite un portale autorizzato possa andare a buon fine sia necessario che almeno il 5% delle somme arrivino da investimenti qualificati.

È bene specificare che la scelta della Consob non è casuale, ma è da deve essere interpretata come ulteriore misura di tutela nei confronti dei piccoli investitori che si vedranno maggiormente garantiti dalle valutazioni sull’investimento effettuata da investitori più esperti.

Secondo il regolamento Consob vengono previste le seguenti categorie di investitori.

Investitore a supporto dell’innovazione

Ossia un investitore con un portafoglio, inclusi i depositi in contante, di almeno €500.000 ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo  almeno pari a quindici mila euro;
  • Ha ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente. (Art 24 comma 2).

Investitori professionali su richiesta

Come previsto dall’Allegato 3.II del Regolamento Intermediari. Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I (banche, SIM, sgr, ECC.) che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Nel corso della valutazione condotta dagli intermediari per attribuire la qualifica di professionale, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

  • Il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • Il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
  • Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Investitore professionale di diritto (ex art. 6 comma 2-quinquies del TUF) come previsto dall’Allegato 3.I del Regolamento: 

  • Intermediari, per tutti i servizi e gli strumenti di investimento i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
    1. banche;
    2. imprese di investimento;
    3. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
    4. imprese di assicurazione;
    5. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
    6. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
    7. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    8. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
    9. altri investitori istituzionali;
    10. agenti di cambio.

  • Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
    1. totale attivo di bilancio: € 20.000.000;
    2. fatturato annuo netto: € 40.000.000;
    3. fondi propri: € 2.000.000;

  • Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

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